Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare ogni cinque anni, ad esclusione di alcuni casi in cui
la periodicità è biennale.
Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare ogni cinque anni, ad esclusione degli impianti installati in cantieri edili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per i quali la periodicità è biennale.
La verifica deve essere condotta ogni 2/5 anni in funzione del tipo di attività svolta, a partire da un analogo periodo dopo l’omologazione degli impianti per gli impianti nuovi, o a partire dall’ultima verifica eseguita per gli impianti esistenti.